Nuova disciplina per il Responsabile Tecnico

Di seguito è possibile visualizzare le Delibere n° 6 e 7 emanate il 30 maggio 2017 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali relative ai requisiti ed ai criteri modalità di svolgimento delle verifiche previste per il Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 3 giugno 2014, n° 120.

Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 Requisiti RT

Deiberazione n. 7 del 30/05/2017 Modalità di svolgimento per le verifiche RT

 

A proposito di Nicola Giovanni Grillo

Ingegnere chimico, consulente in gestione dei rifiuti; autore di alcune decine di testi specifici sui rifiuti e di alcuni testi di denuncia sociale.

Un commento riguardo “Nuova disciplina per il Responsabile Tecnico

  1. Buongiorno Ing. Grillo

    A nome del Titolare della Ditta Muceli Nino, con sede Legale in Viale Marconi 124 – Lanusei (OG), iscritta regolarmente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali” per le Categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10A e 10B.

    Ho la necessità di porre qualche quesito in merito alla nuova Circolare Prot. n°. 06/ALBO/CN del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti del Responsabile Tecnico.

    La ditta collabora con un “Perito Industriale Capotecnico” che svolge attività continuativa come Libero Professionista presso l’ azienda a mezzo contratto (quindi non come dipendente) dal 2010, con funzioni Dirigenziali e di Controllo di tipo tecnico, e per tutte le attività oggetto dell’iscrizione all’Albo.

    Lo scopo di tale attività è stata anche quella di maturare l’esperienza necessaria per un’eventuale futura iscrizione come Responsabile Tecnico.

    Ora, essendoci state delle modifiche, ad. esempio quelle che non rendono più sufficiente il possesso del Diploma per l’iscrizione all’Albo, e che quindi è necessaria comunque l’acquisizione dell’Abilitazione di RT a mezzo verifica, le mie domande sono queste:

    1) in base all’Art. 1 – comma 2 – lettere b) e c) della nuova circolare, il collaboratore rientra nella figura di direttore tecnico di cui alla lettera b) o di Dirigente di cui alla lettera c) ai fini del raggiungimento dell’esperienza necessaria all’iscrizione?

    2) l’esperienza acquisita dal 2010 ad oggi, sempre nella medesima modalità di collaboratore Libero Professionista in maniera continuativa e a mezzo contratto, e senza aver conseguito alcuna abilitazione di Responsabile Tecnico (in quanto sino ad oggi era sufficiente Diploma + Esperienza per l’iscrizione), rimane valida pur non essendo stato mai iscritto come Responsabile Tecnico per alcuna Impresa od Ente?

    In attesa di una Vostra gradita risposta.

    Cordiali Saluti.

    Silvia Muceli

    DITTA MUCELI NINO
    Viale Marconi 124
    08045 – Lanusei (OG)
    P.IVA 00701500910
    C.F. MCLNNI54A19D859X
    TEL. 0782 628170
    FAX 0782 622043
    E-mail: dittamuceli@sardarmp.it
    PEC: dittamuceli@pec.sardarmp.it

    Da: postmaster@responsabilitecnici.com [mailto:postmaster@responsabilitecnici.com]
    Inviato: mercoledì 7 giugno 2017 10:28
    Cc: circolare@responsabilitecnici.com
    Oggetto: [RTA] Requisiti RT: Deliberazione Albo n° 6 del 30 maggio 2017. Trasmissione

    Gentile Operatore buongiorno,
    in allegato inviamo la Deliberazione n° 6 del 30 maggio 2017 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali e relativa ai requisiti previsti per il Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 3 giugno 2014, n° 120.

    Nelle more di poter programmare ed organizzare un Convegno sull’argomento, saranno graditi ed apprezzati commenti e suggerimenti utili per meglio approfondire la tematica.

    Cordiali saluti
    Il Presidente Associazione RTA
    ing. Nicola G. GRILLO
    335 5383867

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