Requisiti del RESPONSABILE TECNICO.
Il responsabile tecnico “E’ responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati.”
Al responsabile tecnico vengono richiesti requisiti differenti in base alla categoria dell’albo nella quale l’impresa chiede l’iscrizione (o è iscritta) e alla relativa classe. Secondo i casi, i requisiti consistono in titoli di studio, corsi di formazione, acquisizione di esperienza.
L’ esperienza richiesta al Responsabile Tecnico deve essere maturata nel settore di attività inerente alla gestione dei rifiuti nell’ambito del quale l’impresa intende operare.
I ruoli che consentono di maturare l’esperienza, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, sono esclusivamente i seguenti:
- titolare d’impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- dirigente tecnico con responsabilità inerenti al settore di attività per il quale si chiede l’iscrizione
TABELLA REQUISITI CATT. 1,2,3,4,5,8
TABELLA REQUISITI CATT. 9
TABELLA REQUISITI CATT. 10A, 10B
Nota a REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 8
I ruoli che consentono di maturare l’esperienza, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Nazionale del 15.12.2010 n. 2 sono i seguenti:
il legale rappresentante dell’impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
- un lavoratore dipendente anche a tempo parziale;
- un socio della società purché prestatore d’opera all’interno dell’impresa;
- un professionista esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all’Albo (nota: vedere sentenza della Corte di Cassazione).
Nota a REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9
(BONIFICA DI SITI)
Titoli di studio
I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento del requisito ai sensi della deliberazione comitato nazionale albo nazionale gestori ambientali in data 11.5.2005, art. 2, comma 1, sono:
a) diploma di geometra o di perito industriale o di perito tecnico o di perito chimico o di perito edile;
b) diploma di laurea in ingegneria o in chimica o in scienze geologiche;
c) diploma universitario o laurea breve in ingegneria o in chimica o in scienze geologiche;
d) corso di formazione
La Circolare del comitato nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1943 del 22.12.2005 ha riconosciuto la validità a questo proposito anche della laurea in scienze ambientali.
la stessa circolare ha inoltre dato una chiave di lettura relativamente alla legenda in calce alla tabella dei requisiti richiesti per il responsabile tecnico della categoria 9. in proposito, con riferimento ai titoli di studio, è stato infatti precisato quanto segue:
l = laurea specialistica quinquennale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento universitario;
du = laurea triennale o diploma universitario triennale ai sensi del previgente ordinamento universitario.
Esperienza
La Deliberazione del Comitato Nazionale dell´Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 12.12.2001, all´allegato f, dispone che gli anni di esperienza richiesti ai fini della nomina a responsabile tecnico debbano essere “comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione”.
In proposito con la circolare n. 1650 del 28.10.2005, il comitato nazionale dell’albo gestori ambientali ha specificato che:
– il limite inferiore non esiste per la classe “E” che è la classe d’accesso nella categoria 9;
– nei casi in cui le attestazioni in questione non riportano il nominativo della persona che deve dimostrare il requisito, le stesse devono essere integrate con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa che ha eseguito la bonifica e attestanti che la persona di cui trattasi ha ricoperto uno dei seguenti ruoli:
– titolare dell’impresa;
– responsabile tecnico o direttore tecnico;
– dirigente tecnico con responsabilità inerenti al settore.
La circolare n. 1943 del 22.12.2005 ha visto da parte del Comitato Nazionale dell’Albo una specificazione circa il criterio da adottare per il computo degli anni di esperienza richiesti al responsabile tecnico.
Al riguardo viene infatti chiarito quanto segue:
– per ogni anno di esperienza richiesto deve essere dimostrata l’avvenuta esecuzione di almeno un intervento di bonifica;
– gli interventi in corso di esecuzione o eseguiti per periodi superiori ad un anno vengono considerati validi per ciascuno degli anni interessati dagli interventi stessi;
– resta fermo quanto già disposto con la deliberazione del comitato nazionale dell’albo in data 12.12.2001 per cui il valore totale degli interventi di bonifica deve raggiungere almeno il 40% del limite inferiore della classe di iscrizione (disposizione non riguardante la classe e).
Nota a REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIE 10
(bonifica di siti e beni contenenti amianto)
L’esperienza del responsabile tecnico per la categoria 10 deve essere acquisita con le stesse modalità indicate per le categorie dalla 1 alla 8.
La circolare del comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali n. 3413 in data 1.6.2004, precisa però che, quando viene maturata come direttore tecnico o dirigente tecnico, l’esperienza può essere dimostrata mediante la presentazione di:
Copia “dei piani di lavoro inviati all’azienda sanitaria locale ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 15.8.1991 n. 277, dai quali risulti che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del d.p.r. 8.8.1994”;
oppure
copia “della notifica preliminare di cui all’art.11 del d. lgs. 14.8.1996 n. 494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche interventi di bonifica di beni contenenti amianto. da tale notifica preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è designato quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del suddetto decreto legislativo”.
al fine del conteggio degli anni di esperienza, deve essere comprovato almeno un intervento di bonifica effettuato o ultimato nel corso dell’anno solare.
[Angelo RAPETTO];